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Proteggere la propria identità sul Web: cosa accade ai nostri dati?

Tempo di lettura: 4 min

Con la conformazione di un World Wide Web sempre più ricco ed accessibile, con il passare del tempo si è avuta la necessità di riconoscere la privacy dell’individuo, prima ad uso esclusivo del mondo c.d. offline, alla sfera più ampia e complessa dell’internet per come tutti noi lo conosciamo.

Sulla base di questa esigenza si sono conformati e sviluppati alcuni diritti di natura giuridica che non sono propri della sfera online, ma che da tempo sono riconosciuti come diritti fondamentali dell’individuo e per questo riconosciuti dalla giurisprudenza.

Uno di questi, forse il più importante, è il diritto all’oblio.

Nasce in Francia a metà degli anni Sessanta e si può facilmente identificare come il diritto ad essere dimenticati: semplicemente predispone il diritto che ognuno di noi ha a non essere esposto ed avere il controllo sulla propria identità sociale attuale.

In questa breve descrizione l’aggettivo attuale si configura come una parola chiave, poiché questo diritto nasce soprattutto nei confronti di persone che, in  passato, sono state oggetto di fatti di cronaca e che, una volta scontata la pena, sono state reinserite nella società.

Come interviene quindi il diritto all’oblio?

Se, ad esempio, la notizia dei fatti inerenti quella persona ritornasse a circolare, se quei fatti non fossero contestualizzati o corretti, ecco che si potrebbe verificare una lesione dell’identità del suddetto soggetto e quindi si può configurare l’intervento del diritto all’oblio.

A questo punto però, la Corte di Cassazione, che ha deliberato sull’argomento, si è trovata davanti ad un altro quesito fondamentale: dove finisce il diritto del singolo ad essere dimenticato ed inizia quello del cittadino ad essere informato? Immaginate per un momento di avere come vicino di casa un serial killer, già giudicato in passato e che ha già scontato la pena. Non vorreste esserne al corrente?

Per risolvere l’ardua questione la Corte di Cassazione ha dovuto far ricorso alle Sezioni Unite per la risoluzione dei casi. Il diritto all’oblio non è stato affidato un significato univoco ma polivalente, integrandolo con il diritto a non ripubblicare una notizia, quando non sia trascorso un certo periodo di tempo dalla prima, il diritto alla cancellazione dei dati e il diritto all’integrazione. E, per quanto riguarda la risoluzione dei singoli casi, vista la difficoltà a trovare una linea teorica comune da seguire che possa essere considerata come “guida” per tutti i casi, si è deciso di valutarli singolarmente.

Quello a cui la Corte di Cassazione non ha pensato però, è stato come applicare il diritto all’oblio nel caso di Internet. Come abbiamo già accennato, lo scenario si configura in maniera differente rispetto al passato, ed in questo nuovo contesto si è riscontrata una mancanza di coincidenza tra l’aspettativa di coloro che rivendicano il diritto all’oblio e quella evocata dalla Corte di Cassazione: l’aspettativa di questi soggetti a rivendicare il diritto a cancellare, senza necessità di requisiti fondamentali affinché ciò avvenga, non trova riscontro nelle norme giuridiche.

Il diritto alla protezione dei dati personali non è un diritto assoluto, inalielienabile, e non è destinato a prevalere sempre, ma va bilanciato con altri diritti: i dati devono essere sicuri e protetti nella loro libera circolazione.

Non esiste quindi, ad oggi, un divieto a far circolare i dati personali e anche la loro cancellazione è limitata: ci vuole una giustificazione per richiederla.

Anche per quanto riguarda i motori di ricerca l’applicazione del diritto all’oblio avviene solo parzialmente: essendo una normativa derivante dalle Sezioni Unite e quindi di natura europea, Google è tenuto a de-indicizzare solo i risultati degli Stati membri e non di tutto il mondo.

Ed è proprio la natura pubblica di internet e dei social network a diminuire le tutele.

Visto che siamo noi a pubblicare per nostra libera scelta, non possiamo pensare che, una volta condivisa qualsiasi informazione in Rete, possiamo avere il totale controllo sulla sua diffusione.

Tuttavia, i social network, attraverso la stipulazione di contratti al momento dell’iscrizione, permettono la cancellazione dei dati quando lo si chiede, mostrando quindi un’applicazione più ampia del diritto all’oblio rispetto alla legge.

Quello che bisogna tenere a mente quando si decide di pubblicare qualcosa che riguardi la nostra sfera personale è il fatto che la rete, grazie alla sua imponente velocità, potrebbe rivelarsi come il nostro peggior nemico: la notizia o la foto che viene pubblicata su Internet è in grado di raggiungere milioni di persone in un solo istante!

Assicurarsi che questa venga cancellata dal dispositivo di chiunque è, e sarà anche in futuro, un’impresa impossibile.

Per questo il nostro consiglio è di non divulgare le proprie notizie sensibili, o quantomeno limitarle, per mantenere il controllo della propria privacy è necessario che, prima di tutto, ognuno di noi sia sensibilizzato al rispetto della propria privacy.